Ecobonus e cessione del credito: nuovi chiarimenti

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Ecobonus e cessione del credito: nuovi chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulla cessione del credito di cui all’art. 14,commi 2-ter e 2-sexies del D.L. n. 63/2013 c.d. ecobonus.

La normativa che ha istituito le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica (art. 14 del D.L. n. 63/2013) ha anche previsto la possibilità di cessione del credito. Possibilità di cessione verso i fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, ad esclusione di istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Ecobonus e cessione del credito: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

Sull’argomento registriamo un nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che con risposta n. 76 del 2 febbraio 2021 è entrata nel merito della cessione del credito prevista ai commi 2-ter e 2-sexies del D.L.n. 63/2013, relativamente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica.

Nel nuovo caso sottoposto al giudizio dell’Agenzia delle Entrate, l’istante è un fornitore di materiali edili tra i quali quelli necessari per la realizzazione del cappotto termico. Tra i suoi clienti una società che effettua interventi di riqualificazione energetica.

La domanda è questa: nel caso la società che effettua interventi di riqualificazione energetica abbia acquistato il credito fiscale da un condominio al quale ha realizzato un cappotto termico, può a sua volta cedere il credito al fornitore dei materiali?

Ecobonus e cessione del credito: il nesso tra i soggetti

Dopo aver ricordato i documenti di prassi pubblicati in questi anni, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che con questi si è sempre valorizzato il necessario collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, che deve essere valutato tanto con riferimento alla cessione originaria quanto relativamente all’unica ulteriore cessione consentita.

Nel caso di specie, secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile la successiva cessione a favore del fornitore dei materiali, sul presupposto che risulti un collegamento con il rapporto che ha dato origine alle detrazioni.

(fonte: lavoripubblici.it)

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